INCREMENTO PENSIONISTICO PER I TITOLARI DI PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE TOTALE

Ai titolari di pensione di inabilità è riconosciuto un incremento per 13 mensilità della misura della maggiorazione sociale fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese (c.d. incremento al milione) a partire da un età anagrafica di 18 anni.

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La legge del 12 giugno 1984, n. 222 riconosceva l’incremento pensionistico ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del 60° anno di età.

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Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di 60 anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.

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Pertanto con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con effetto retroattivo al 20 luglio 2020 le parole “di età pari o superiore a 60 anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a 18 anni”.

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Requisiti anagrafici

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali:

il beneficiario NON coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: 1) redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro; 2) redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

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Decorrenza

Il beneficio viene attribuito dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.

Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

Con riferimento agli aspetti non disciplinati con la presente circolare si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati dall’Istituto in materia, ove compatibili.

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PER APPROFONDIMENTI SI RIMANDA ALLA CIRCOLARE INPS N. 107 DEL 23/09/2020

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Dott. Davide Giansante

Commercialista in Pescara

Via Bari 29C – Villa Raspa di Spoltore

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