SALDO E STRALCIO CARTELLE: E’ REALTA’

Al via l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali per il pagamento dei debiti fiscali e contributivi in forma ridotta e senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, ma pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente.
Il requisito imprescindibile per l’accesso è l’essere in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, intendendosi con ciò il possesso di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento.
In particolare si verserà il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro, il 20% con ISEE da 8.500 fino a 12.500 euro e il 35% se il contribuente ha un ISEE compreso tra 12.500 e 20 mila euro. Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento».
Il modello per il saldo e stralcio deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 ed è disponibile, oltre che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, anche in tutti gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione e sarà possibile scegliere se effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate (con ultima scadenza il 31 luglio 2021).
In particolare, le cartelle interessate sono quelle che contengono debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente da:
- omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Possono aderire al “saldo e stralcio” anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, nonchè i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal DL n. 193/2016 e dal DL n. 148/2017 e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute.
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Dott. Davide Giansante
Commercialista in Pescara