COME DIFENDERSI DAL FISCO (E NON SOLO). L’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA: VEDIAMO DI COSA SI TRATTA
Grazie al ricorso in autotutela ogni cittadino può ottenere velocemente l’annullamento di un atto (avviso di accertamento, cartella esattoriale, verbale, ecc.) emesso da una pubblica autorità senza dover ricorrere al giudice, senza bisogno di un avvocato e, dunque, senza anticipo di spese alcune.
Si tratta di una normale richiesta, in carta semplice, che non necessita di formule particolari purché inviata con raccomandata a.r., pec, o consegnata a mano all’ente interessato.
Ciò prende il nome di autotutela proprio perché rappresenta quel potere/dovere della amministrazione di tutelarsi dai suoi stessi errori e di correggere o annullare gli atti illegittimi, evitando inutili condanne giudiziali.
Infatti, quando un atto è palesemente illegittimo o viziato (ad esempio, una cartella esattoriale per un tributo non dovuto o già pagato o un verbale che difetti di uno degli elementi essenziali) è interesse anche della pubblica amministrazione evitare una causa che la vedrebbe sicuramente perdente e nello stesso tempo, è anche interesse del cittadino evitare un contenzioso lungo e costoso.
Così, la legge consente a chiunque, senza bisogno di difensori, di presentare un ricorso direttamente all’ufficio che ha emanato l’atto contestato e, in caso di grave inerzia, a quello gerarchicamente superiore.
Con la richiesta di autotutela, il cittadino non fa altro che segnalare all’amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.
ATTENZIONE: ovviamente, la presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato. Per cui è sempre meglio cautelarsi onde evitare l’eventualità che l’Amministrazione non risponda al ricorso o lo rigetti: poiché, in tal caso, l’atto, pur se viziato, diverrebbe definitivo e contro di esso non vi sarebbero più tutele. È buona regola, allora, tenere sempre sotto controllo i termini per presentare il ricorso in Tribunale e, in prossimità del loro scadere ed in caso di mancata risposta o di rigetto dell’Amministrazione, avviare comunque la fase giudiziale.
Tuttavia, il ricorso in autotutela può essere presentato anche dopo la scadenza dei termini per l’opposizione in tribunale, in quanto non vi sono limiti per l’amministrazione di riconsiderare la legittimità del proprio operato.
Nello specifico, l’amministrazione procede alla correzione o all’annullamento dell’atto segnalato dal cittadino nei seguenti casi:
– errore di persona;
– evidente errore logico o di calcolo;
– errore sul presupposto dell’imposta;
– doppia imposizione;
– mancata considerazione di pagamenti eseguiti;
– errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione;
– siano decorsi i termini previsti per ricorrere, ovvero l’atto sia diventato definitivo;
– il ricorso sia stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato.
L’istanza in autotutela deve indicare sia l’atto di cui viene chiesto l’annullamento (totale o parziale) e sia i motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile. Tali motivi devono essere opportunamente documentati.
Dopo aver esaminato l’istanza e l’atto contestato, l’ufficio dovrebbe comunicare al contribuente la propria decisione; ma non sempre ciò avviene e spesso gli enti non forniscono alcun riscontro. N.B.: in tali casi il silenzio non può essere considerato come assenso al ricorso. Per cui l’atto resta ancora valido in assenza di un espresso annullamento.
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Dott. Davide Giansante
Commercialista in Pescara